Cronaca

Montesilvano, ordinanza del sindaco De Martinis: vietate le attività motorie e sportive

Montesilvano. Ulteriori restrizioni da parte dell’amministrazione comunale di Montesilvano, al fine di evitare il rischio di diffusione del COVID-19. Con effetto immediato e fino al 3 aprile 2020, in relazione a quanto previsto del D.P.C.M. 8 marzo 2020 e del D.P.C.M. 9 marzo 2020 il sindaco Ottavio De Martinis ha ordina:

nel territorio comunale sono vietate tutte le attività motorie e sportive all’aperto;

è possibile attendere alle esigenze primarie degli animali d’affezione per il tempo strettamente
necessario e comunque in aree contigue ai propri residenza, domicilio o dimora ovvero nel raggio di
400 metri;

in tutto il territorio comunale è vietato circolare a piedi o con velocipedi salvo i casi di spostamenti
motivati da comprovate esigenze lavorative, di salute o situazioni di necessità nelle quali rientrano
l’approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli
esercizi commerciali;

a eccezione delle attività di farmacie e parafarmacie, fino al 3 aprile 2020, lo svolgimento delle
attività commerciali previste all’allegato 1, del D.P.C.M. 11 marzo 2020, è consentito, fatto salvo il
rispetto delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di settore, tutti i giorni tra le ore
07:00 e le ore 21:00;

i titolari e/o gestori delle attività di cui al punto 4, al fine di evitare assembramenti di persone,
devono obbligatoriamente organizzare l’accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate.
All’interno dei locali aperti al pubblico deve essere rispettata la distanza di almeno un metro tra gli
avventori. Il personale impiegato nelle attività a contatto con il pubblico deve essere protetto con
appositi DPI.

la cittadinanza è tenuta a effettuare l’approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni
di primaria necessità presso gli esercizi commerciali presenti: 1) a una distanza non superiore a
metri 1000 metri dai propri residenza, domicilio o dimora, salvo le ipotesi di acquisito di beni e
prodotti non presenti negli esercizi più prossimi; 2) nelle immediate vicinanze del luogo in cui è
svolta l’attività lavorativa o presenti lungo il percorso ricompreso tra le sede di lavoro e propri
residenza, domicilio o dimora;

la cittadinanza è sempre tenuta a rispettare il principio secondo il quale negli spostamenti deve
essere percorso il tragitto più breve per raggiungere il luogo di destinazione.

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