Cronaca

Bussi, Forum H2O: “Ministro Costa chieda scusa agli abruzzesi e prenda provvedimenti nei confronti dei dirigenti” VIDEO

Pescara. “Il Ministro dell’Ambiente Costa chieda scusa e rifletta anche sul suo operato e se è in grado di governare adeguatamente la sua struttura ministeriale. Nonostante gli appelli e le puntuali segnalazioni che avevamo fatto, evidenziando tutte le lacune dell’attività ministeriali, ha deciso consapevolmente di difendere gli errori dei suoi dirigenti e non l’ambiente e la salute dei cittadini” così Augusto De Sanctis del Forum H2O che aveva criticato duramente l’operato del Ministero divulgando una serie di documenti che sono stati poi alla base dei ricorsi e della sentenza del TAR di oggi che annulla il provvedimento con cui il Ministero dell’Ambiente aveva bloccato la gara da 40 milioni di euro che avrebbe permesso una bonifica rapida delle discariche 2A e 2B a Bussi da oltre 100.000 mc di rifiuti.

Il ministero dell’Ambiente per 8 mesi si era rifiutato di darci la documentazione sulla gara. Grazie alle nostre fonti abbiamo però scoperto documenti di gravità inaudita che oggi il TAR censura in maniera durissima, con passaggi in cui rileva che il comportamento del Ministero è connotato da “sviamento di potere”, “contraddittorietà e irragionevolezza” in circostanze addirittura “eccentriche”.

Secondo i giudici del TAR “l’esigenza della rapidità nella conclusione dell’iter amministrativo propedeutico alla bonifica di un sito cosi dannoso per l’ambiente non pare aver caratterizzato l’operato del Ministero nella vicenda di specie”. Il Ministero, dicono anche i giudici, è andato nella direzione esattamente opposta rispetto a quanto richiesto dalla Corte Costituzionale sulla difesa di ambiente e salute.

Il TAR puntualmente ha dato torto al Ministero su tutte le questioni controverse che avevamo denunciato. Ad esempio la possibilità di procedere più speditamente con la rimozione diretta dei rifiuti come previsto dalla gara, mentre il ministero sosteneva la necessità dell’analisi di rischio esclusa invece dall’Art.242bis sulle procedure semplificate scelte dall’allora commissario proprio per velocizzare la bonifica, come aveva evidenziato già 5 anni fa l’ARTA da ARTA. Che il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che aveva sollevato alcune critiche sul progetto non era definitivo. Che, rispetto a Edison “non sono state provate in giudizio fondate ragioni di impedimento alla possibilità di recuperare comunque quanto si andrà a spendere a tal fine, in danno della stessa responsabile, per la parte da questa non eseguita spontaneamente.”

“A questo punto – conclude De Sanctis – serve un’immediata inchiesta interna sull’operato dei due dirigenti del Ministero dell’Ambiente Lo Presti e Distaso. Sarebbe ovviamente surreale un ricorso al Consiglio di Stato e speriamo che anche l’Avvocatura, che aveva dato un parere stringato e superficiale, dia lo stesso suggerimento al Ministro. Auspichiamo infine che la procura della Repubblica di Pescara batta finalmente un colpo sui ritardi ultradecennali delle bonifiche a Bussi, magari partendo proprio dalle conclusioni a cui sono pervenuto i giudici del TAR.”

In allegato la sentenza.

QUI SOTTO GLI ESTRATTI PIÙ SIGNIFICATIVI DELLA SENTENZA DEL TAR PESCARA

“E circostanza ancor più eccentrica e dunque a tal fine sintomatica è che – come segnalato dal Comune di Bussi sul Tirino – il Ministero, nelle proprie memorie nel ricorso 115 del 2017 innanzi al Tar Lazio (allegate dal medesimo Comune al presente giudizio) intentato dalla Toto Holding spa avverso il medesimo bando di gara oggetto della presente controversia, ha contestato la fondatezza della censura
riguardante proprio la mancata caratterizzazione delle aree e la carenza di istruttoria nella progettazione preliminare (“Tale ulteriore doglianza è manifestamente inammissibile perché priva di qualsivoglia riscontro istruttorio, che era onere di Toto fornire, tenuto anche conto del lungo tempo trascorso dall’indizione della gara”). Tale circostanza infatti dimostra che il Ministero, pur essendo consapevole già dal 2015 delle lacune progettuali oggi sottolineate, le ha anche difese in giudizio, con un comportamento del tutto contraddittorio rispetto a quanto poi deciso con il provvedimento impugnato. Ciò finisce tra l’altro per rinforzare il sintomo dello sviamento di potere, consolidando cioè la presunzione che alla base del provvedimento impugnato non
vi siano le succitate lacune progettuali, non accertate con definitività dal Consiglio superiore dei LLPP e conosciute da oltre 5 anni dal Ministero che le ha anche difese in giudizio.”

“L’annullamento oggi impugnato pertanto costituisce una palese violazione del suddetto accordo di programma, che a sua volta rappresenta una ulteriore ragione di contraddittorietà con la gravata scelta di ritenere oggi sussistente un interesse pubblico all’annullamento della gara per le medesime lacune progettuali già note al momento della stipula.”

“Dalla corrispondenza con il Provveditorato interregionale (che ha svolto le funzioni di RUP) citata nelle premesse in fatto (e in particolare dalla nota del 30 gennaio 2020) si desume come anche tale Amministrazione fosse propensa a ritenere la succitata nota del 24 gennaio 2019 del Consiglio superiore dei LLPP come non costituente un parere consultivo definitivo ai sensi dell’articolo 127 del d.lgs. 163 del 2006, ma un semplice resoconto del primo esame istruttorio, in cui peraltro sarebbero state evidenziate solo carenze nella progettazione definitiva da riesaminare a seguito delle necessarie integrazioni. Quanto al primo aspetto, la circostanza che il Ministero abbia lasciato infruttuosamente scadere il termine del 30 giugno 2018 – previsto nella succitata ordinanza di protezione civile 365 del 2016 per relazionare in ordine all’utilizzo delle somme stanziate ed eventualmente per chiedere una proroga dello stanziamento stesso – prima di prendere la decisione di annullare la gara e dunque di rendere superflue tali somme, evidenzia, come sottolineato dalla difesa del Comune di Bussi sul Tirino, un vizio di inversione logica nella decisione dell’Amministrazione.”

“Anche tale richiesta, tuttavia, contribuisce a connotare di contraddittorietà e irragionevolezza l’agire del Ministero dell’Ambiente, considerato che da un lato si ritiene di interesse pubblico annullare in via definitiva la gara anche per la mancanza di fondi (come emerso in giudizio) e dall’altro se ne richiede novamente l’assegnazione.”

“Quanto alla sopravvenuta individuazione del responsabile dell’inquinamento, è agevole osservare che tale questione non può in ogni caso costituire ragione di annullamento dell’aggiudicazione.”

“e dunque l’individuazione di Edison come soggetto
responsabile e la pendenza nei suoi confronti anche di una causa presso il Tribunale de L’Aquila per il risarcimento del danno ambientale sono già state individuate come ragioni non preclusive all’interesse pubblico a procedere speditamente alla bonifica continuando l’iter della gara.”

“Peraltro, non sono state provate in giudizio fondate ragioni di impedimento alla possibilità di recuperare comunque quanto si andrà a spendere a tal fine, in danno della stessa responsabile, per la parte da questa non eseguita spontaneamente.”

“D’altro canto, siccome l’interesse pubblico del Ministero dovrebbe essere proprio quella di effettuare con celerità la bonifica – atteso che il pericolo di danno ambientale dovrebbe prevalere su ragioni di mero risparmio (peraltro tutt’altro che dimostrate nel caso di specie) – non appare ragionevole confidare in una maggiore celerità della bonifica effettuata da Edison spa in proprio, atteso che la medesima risulta aver peraltro presentato un ricorso in Cassazione e un ricorso per
revocazione (depositati in giudizio dal Comune di Bussi) avverso la sentenza del Consiglio di Stato che ne ha confermato la responsabilità e in ambedue i casi facendo valere la presunta violazione dell’articolo 99 cpa (cioè secondo la prospettazione di Edison la Sezione semplice del Consiglio di Stato si sarebbe
discostata da un principio di diritto affermato dalla Plenaria senza rimettere a questa la questione), sempre al fine di contestare l’accertamento della propria responsabilità di soggetto autore dell’inquinamento.”

“Tali circostanze sottolineano ancor di più la contraddittorietà del comportamento del Ministero che, pochi mesi prima di decidere per l’annullamento della gara e dell’aggiudicazione, aveva prospettato alla responsabile l’esecuzione in danno (se non avesse proceduto alla bonifica eventualmente anche sulla base di un progetto
alternativo a quello a base di gara), che adesso invece ritiene di interesse pubblico non proseguire più, perché troppo rischiosa, e basando tale decisione, tra l’altro, proprio in virtù della scoperta del responsabile.”

“Peraltro, osserva il Collegio, l’esigenza della rapidità nella conclusione dell’iter amministrativo propedeutico alla bonifica di un sito cosi dannoso per l’ambiente non pare aver caratterizzato l’operato del Ministero nella vicenda di specie, sol se si consideri il già evidenziato lasso di tempo (di circa 5 anni) tra il rilievo delle
lacunosità nella progettazione preliminare (già sottolineate in sede di conferenza di servizi, come dallo stesso Ministero dedotto) e la decisione di annullare la gara e l’aggiudicazione, nonché il periodo di quasi un anno e mezzo che è trascorso tra il parere preliminare del Consiglio superiore dei LLPP e la decisione di dare avvio al procedimento di autotutela.”

“Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dal Ministero dell’Ambiente, era ben consentito al Commissario delegato di derogare alla disciplina ordinaria di cui all’articolo 242 cit. e perciò optare in via eccezionale, pur trattandosi di lavori di bonifica commissionati da una pubblica amministrazione e non eseguiti
direttamente dal privato, per la procedura speciale di cui all’articolo 242 bis del d.lgs. 163 del 2006, ponendo quindi come soglia da rispettare quella delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione CSC e non già le Concentrazioni Soglia di Rischio CSR”.

“sul punto, inoltre, non appaiono affatto condivisibili le considerazioni della difesa erariale in ordine al maggior costo di tale procedimento di bonifica (“in ragione dei suoi maggiori costi e della sua facoltatività, si dubita fortemente che un progetto ex art.242-bis possa essere finanziato con fondi pubblici”), atteso che come recentemente statuito anche dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenza 275 del 2016)
la tutela dei diritti incomprimibili (e sui diretti rilievi sulla salute pubblica e individuale dell’attività di bonifica in esame non sono stati sollevati dubbi in giudizio, ove è stata altresì depositata dalla Regione una relazione dell’Istituto superiore di sanità che sottolinea la necessità di “procedere rapidamente alle opere di messa in sicurezza e bonifica ambientale previsti dalla legge, nonché a tutti quegli interventi volti alla riduzione delle esposizioni anche potenziali a contaminanti da parte delle popolazioni”) non è orientata da decisioni in materia di
bilancio, ma è piuttosto il contrario.”

“Dunque, in conclusione, delle tre “criticità” che il Consiglio superiore dei LLPP avrebbe rilevato, secondo la prospettazione del Ministero dell’Ambiente (“- non appariva chiaro se fosse stata condotta un’analisi di rischio dei valori di contaminazione superiori alle CSR; – risultava mancante uno studio sulla disponibilità delle discariche site in prossimità del sito contaminato, ove inviare i rifiuti non pericolosi, i rifiuti pericolosi e gli inerti; – per le “baie di stoccaggio” destinate allo stoccaggio dei rifiuti a seguito di rimozione dal sito contaminato, non
erano state previste impermeabilizzazioni del suolo, compromettendo ulteriormente la contaminazione del sottosuolo”), la prima appare superata dalle considerazioni appena svolte, mentre le altre due, poiché concernono la progettazione definitiva, devono essere risolte nel prosieguo dell’istruttoria e con il parere finale del
Consiglio stesso, parere sul quale, non essendo stato ancora adottato, il Collegio non può allo stato pronunciarsi, fermo restando che dovrà tenere conto in modo motivato e circostanziato delle considerazioni della parte privata, già in parte esposte in questo giudizio, oltre che dei principi indicati nella presente sentenza.”

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