Chieti. L’onorevole Luciano D’Alfonso raccogliendo una battaglia che combattiamo da oltre un lustro, ha chiesto al Parlamento Italiano di porre fine alla pratica delle società di riscossione di imporre fermi amministrativi a auto e motocicli che vengono usati per recarsi al lavoro, per esigenze familiari o per andare a fare cure oncologiche o più in generale prestazioni mediche, ( nel nostro sportello ne abbiamo viste a centinaia di questi casi), alcune volte anche per importi modici e quindi non assolutamente proporzionali al valore dell’auto o del motociclo sottoposto a fermo. Un emendamento che cristallizza il principio secondo cui i diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti dall’art. 2 della nostra carta fondamentale, vengono prima delle esigenze di recupero degli enti. Anche perché questi ultimi ben possono riscuotere i loro crediti con i metodi ordinari, senza bloccare auto e motocicli che servono per esigenze vitali del debitore.
Cordialità (Vittorio Ruggieri, Vice Coordinatore regionale Codacons Abruzzo)
EMENDAMENTO
ARTICOLO 51
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. All’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai beni mobili registrati indispensabili per lo spostamento del debitore dall’abitazione ove risiede presso il luogo di lavoro nonché ai beni mobili registrati indispensabili per il trasporto del coniuge, del convivente o dei figli del debitore, dall’abitazione ove risiede al luogo ove questi ricevono cure per gravi malattie e disturbi psichici».
1-ter. Il debitore, con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole di incorrere in un reato ai sensi dell’articolo 76 del medesimo decreto in caso di dichiarazioni mendaci, in caso di fermo amministrativo ricadente su un bene mobile registrato di cui al comma 1-bis, autocertifica l’utilizzo per le finalità di cui al comma precedente.».
51.11. D’Alfonso.