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Protezione della Natura in Italia, dal TAR Abruzzo sentenza pilota su SIC e ZPS, il 19% del territorio nazionale

Pescara. I Siti della rete Natura2000 (SIC-Siti di Interesse Comunitario e ZPS-Zone di Protezione Speciale) per la tutela della biodiversità, che coprono il 19% del territorio italiano e ben il 36% dell’Abruzzo, dopo la sentenza pilota del TAR Abruzzo che ha bocciato la lottizzazione di Prato della Madonna nel Parco del Sirente Velino sono di fatto più tutelati.

I giudici del tribunale abruzzese, accogliendo il ricorso contro la cementificazione di oltre 20.000 mq a Rocca di Mezzo, nel cuore del parco, nella ZPS e nel SIC, hanno infatti sancito principi importantissimi sulla tutela di habitat e specie in Italia.

La sentenza sul ricorso curato dall’avv. Gianni Piscione, per conto delle associazioni LIPU, Mountain Wilderness e Italia Nostra e con il supporto della Stazione Ornitologica Abruzzese e di Salviamo l’Orso, è, infatti, estremamente innovativa costituendo un vero e proprio provvedimento pilota sulla tutela del patrimonio naturalistico nazionale.

Soddisfatte le Associazioni coinvolte nella vicenda “Migliaia di mc di cemento per villette avrebbero coperto un’area di fondamentale importanza per la biodiversità, con specie protette a livello comunitario come l’Averla piccola, un passeriforme migratore, e la Klasea lycopifolia, una pianta rarissima. Il ricorso intanto ha permesso di risolvere a favore dell’ambiente una vertenza che durava da anni durante la quale era addirittura intervenuto il Presidente Emerito Ciampi che aveva scritto al Comune chiedendo, inutilmente, di non sacrificare l’area. La decisione del TAR assume, però, una valenza straordinaria per la tutela di tutti i SIC e le ZPS in Italia, chiarendo che le regioni possono intervenire con strumenti generali realmente efficaci per tutelare il patrimonio ambientale, senza affidarsi alla sola Valutazione di Incidenza Ambientale che esamina di volta in volta gli interventi e che, in questo caso, era stata inspiegabilmente favorevole alla cementificazione. La delibera della Regione Abruzzo deriva, tra l’altro, da una procedura di pre-infrazione da parte della UE per la cui risoluzione tutte le regioni sono state chiamate a rispondere con adeguate misure di conservazione”.

Qui le informazioni sui 2000 SIC italiani (54 abruzzesi) e sulle 278 ZPS (5 abruzzesi): http://www.minambiente.it/pagina/sic-zsc-e-zps-italia.

Dichiara l’Avv. Gianni Piscione “La sentenza, oltre a sancire la sconfitta delle ipotesi edificatorie in piena area protetta, rappresenta una pietra miliare per la tutela dei Siti di Interesse Comunitario in Italia e sarà di fondamentale importanza per tanti altri casi di aggressione alla natura nel Belpaese. Per il TAR, infatti, le misure di conservazione di SIC e ZPS adottate dalla Regione con la Delibera 877/2016 costituiscono veri e propri vincoli anche più restrittivi immediatamente applicabili, anche ai procedimenti in corso, e prevalenti sugli strumenti di pianificazione vigenti, come il Piano di Lottizzazione in questione che avrebbe convertito ad altri usi superfici “a prato permanente”, cosa vietata nelle ZPS dalla Delibera regionale”.

Scrivono, infatti, i giudici “…rileva il fatto che nel corso del procedimento e, precisamente, nell’intervallo fra l’adozione e l’approvazione del piano, la Regione ha approvato, con la delibera di Giunta n. 877 del 27 dicembre 2016, le misure generali di conservazione per la tutela dei siti della Rete natura 2000 della Regione Abruzzo che comprende 54 SIC e 5 ZPS, fra i quali è compreso il “Prato della Madonna” interessato dalla lottizzazione per cui è causa, come si evince dalla nota prot. n. 823 del 2 febbraio 2017 del Comune resistente inviata alla Regione proprio per avere chiarimenti sull’applicabilità al procedimento in corso della citata delibera n. 877/2016.” (dopo una diffida della SOA che aveva chiesto l’applicazione immediata delle misure di conservazione al caso in questione, NDR).

Prosegue il TAR “Detta delibera ha un contenuto certamente normativo perché introduce disposizioni generali e astratte direttamente applicabili alle amministrazioni e ai singoli, integrando e, se più restrittive, prevalendo su previsioni normative definite dagli strumenti di regolamentazione e di pianificazione esistenti (punto 4 del dispositivo) e ponendo prescrizioni, obblighi e divieti (all. 2 secondo alinea lettere a) e b) d.G.R. n. 877/2016). Essa si applica pertanto ratione temporis, come parametro di legittimità, ai procedimenti in corso non ancora conclusi e, deve ritenersi senz’altro rilevante ai fini della compiuta verifica di compatibilità dell’intervento anche con i vincoli comunitari dei quali costituisce diretta attuazione….Pertanto l’approvazione del piano di lottizzazione è illegittima perché autorizza un intervento di trasformazione dell’area ricadente nel SIC IT 7110206 – Monte Sirente e Monte Velino e ZPS IT 711130- Sirente Velino, senza tener conto, come il giudizio del CCR VIA del 17 aprile 2014 sul quale si fonda, dei limiti e dei divieti introdotti dalle norme di salvaguardia approvate dalla delibera della Giunta regionale n. 877/2016.”

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